Qual è il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto solo la domanda di protezione umanitaria?

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La Sentenza n. 28640/2020 emessa il 14.10.2020 e depositata il 15.12.2020 accoglie il ricorso che abbiamo proposto e costituisce una delle prime pronunce avente ad oggetto il rito applicabile nel caso in cui in primo grado…

La Sentenza n. 28640/2020 emessa il 14.10.2020 e depositata il 15.12.2020 accoglie il ricorso che abbiamo proposto e costituisce una delle prime pronunce avente ad oggetto il rito applicabile nel caso in cui in primo grado, sia stato proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Comm. Terr. per il riconoscimento della prot. Int. ma sia stata avanzata unicamente domanda di protezione umanitaria e non siano state richieste “le forme di protezione tipiche” concernenti il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione Internazionale Sussidiaria. Con Ordinanza interlocutoria la Cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza “vista la questione preliminare processuale sollevata dal ricorso che rivesta un interesse nomofilattico che trascende il caso concreto“, considerata la novità della questione di diritto e l’assenza di precedenti specifici. Successivamente ha accolto il primo motivo del ricorso specificando che il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria presentata dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 13/17 e prima del d.l. n.113/2018 è quello ordinario di cui agli artt. 281 bis e segg. c.p.c. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c. p. c. La superiore pronuncia incide sul diritto della parte di proporre impugnazione nel merito innanzi la competente Corte d’Appello, affermando che “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione dell’organo che abbia privato il ricorrente di un grado di giudizio di merito, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, determina la rimessione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda”. Riteniamo che la previsione del doppio grado di giudizio per le controversie che hanno ad oggetto diritti fondamentali sia da ritenersi “un principio di civiltà giuridica” e auspichiamo una ripresa del dibattito legislativo volto a reintrodurre l’appello in materia di protezione internazionale. La Sentenza è stata pubblicata su “DIRITTO E GIUSTIZIA” .