Mancata valutazione da parte dell’autorità giudiziaria della documentazione prodotta dal richiedente

Nullità del decreto di espulsione a seguito di domanda di protezione internazionale reiterata -Giudice di Pace di Caltanissetta, ordinanza n. 127 del 23 giugno 21 –
15 Agosto 2021
GIORNALE “LA SICILIA” 17.11.2021 AGGIORNAMENTI CENTRO QUARANTENA PER MIGRANTI
20 Novembre 2021

Con Ordinanza n. 12177/2021 depositata il 07.05.2021, la Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso che abbiamo proposto stabilendo che: la censura merita accoglimento, poiché, nell’affermare chei dubbi sulla veridicità del racconto non possono essere fugati dalla documentazione “prodotta dal ricorrente…la Corte territoriale per un verso ha reso una motivazione che non supera la soglia del c.d. minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (…), per altro verso ha mostrato un cattivo assolvimento del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa”.

La decisione della Corte di Cassazione investe la prassi, invalsa in alcuni Tribunali e Corti d’Appello, di non valutare la documentazione prodotta dal richiedente “presumendola” non attendibile, o, come nel caso in oggetto, “non idonea a dare certezza dei fatti rappresentati”, ma, in assenza di specifico rilievo sui detti documenti, essi devono invece tenersi in debita considerazione ai fini del decidere.

Su ALTALEX l’Ordinanza dalla Corte Suprema di Cassazione e la nota dell’Avv. Delia Perricone

CONTINUA A LEGGERE https://www.altalex.com/documents/news/2021/08/24/mancata-valutazione-dell-ag-della-documentazione-prodotta-dal-richiedente