SENTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ MEDICA
10 Gennaio 2025Con la sentenza del 14.03.2025 il Tribunale di Roma -Sezione Specializzata- ha accolto
integralmente il ricorso che abbiamo proposto (Studio Legale Perricone) nei confronti del
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Ambasciata d’Italia a Kampala (Uganda), in persona del
Ministro pro tempore – e per l’effetto, in accoglimento della domanda spiegata, ha ordinato
all’Ambasciata d’Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare
alla madre del ricorrente. Quest’ultimo, cittadino somalo e titolare di permesso di soggiorno
per protezione internazionale sussidiaria, ha impugnato il provvedimento con il quale
l’Ambasciata d’Italia a Kampala aveva rigettato la domanda di visto per motivi familiari
presentata dalla madre, nata in Somalia ma residente in Uganda. Tra i vari motivi del ricorso,
abbiamo dedotto: l’illegittimità del provvedimento impugnato, la mancanza di valutazione delle
condizioni personali e la violazione degli artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/1998.
Nello specifico, abbiamo osservato che nel caso di specie trova applicazione l’art. 29 bis del
D.lgs. n. 286/98 (art. 22 comma 4 D.lgs. n. 251/2007), essendo il ricorrente titolare di
protezione internazionale, che è stata fornita la prova del rapporto di maternità confermato
dall’esito positivo dell’esame del DNA, richiesto dalla stessa ambasciata, che è stata fornita la
prova documentale per ciò che attiene “la vivenza a carico” da valutarsi alla luce del contesto
di vita del paese di provenienza.
Il Tribunale, accogliendo in toto le nostre prospettazioni, ha affermato chiaramente che la
documentazione fornita dal ricorrente, “considerato il contesto e la condizione di vita della
ricevente, ben costituisce sostegno utile e sufficiente alla cd. presa in carico del genitore”.
Per quel che concerne il secondo requisito contestato dall’ambasciata, ovvero la prova
dell’inesistenza di altri figli nel paese di provenienza e/o l’inesistenza di altri figli che possano
fornire un supporto economico, abbiamo eccepito che: la direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva
qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di
protezione internazionale, che la madre del ricorrente si trovava in Uganda ossia in uno Stato
terzo nel quale si è rifugiata a causa della situazione di profonda insicurezza che caratterizza
da anni il suo Paese di origine (Somalia) ove è rimasta una figlia, economicamente non
autosufficiente; abbiamo contestato quindi la possibilità che questa ultima potesse mantenere
la madre, tenuto conto per altro, della peculiare condizione in cui versa la donna in Somalia.
Abbiamo eccepito altresì la mancanza di accertamenti compiuti dalla P.A. alla luce dei suoi
poteri e dell’onere probatorio.
In totale accoglimento delle nostre eccezioni, il Tribunale di Roma, dichiara “Ebbene,
considerata la condizione del paese di cui si discute e la fuga dallo stesso della madre del
ricorrente, emerge con evidenza la totale irragionevolezza della pretesa per la quale l’unica
figlia rimasta in Somalia dovrebbe farsi carico del sostentamento della madre, anche
considerata, oltre alla condizione generale del Paese, altresì la precipua condizione della
donna in Somalia…”. Sempre in accoglimento delle nostre difese, il Giudice adito, ha dichiarato
che è ulteriormente utile prendere in considerazione l’onere probatorio della PA resistente,
costituitasi in giudizio “che almeno astrattamente disponendo di strumenti per contestare
nel merito…” “nulla ha puntualmente rilevato né prodotto, né dedotto eventuali tentativi in tal
senso…”.
Infine, abbiamo richiamato la condizione di favore espressa dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea per la tutela dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status
di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, in assenza di elementi di pericolosità
dell’avente diritto.
Il Tribunale, in accoglimento delle nostre argomentazioni difensive e della domanda spiegata,
ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per
ricongiungimento familiare alla madre del ricorrente.
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