Il Tribunale di Roma ordina all’Ambasciata d’Italia a Kampala (Uganda) il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare alla madre del ricorrente

SENTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ MEDICA
10 Gennaio 2025
SENTENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ MEDICA
10 Gennaio 2025

Con la sentenza del 14.03.2025 il Tribunale di Roma -Sezione Specializzata- ha accolto

integralmente il ricorso che abbiamo proposto (Studio Legale Perricone) nei confronti del

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Ambasciata d’Italia a Kampala (Uganda), in persona del

Ministro pro tempore – e per l’effetto, in accoglimento della domanda spiegata, ha ordinato

all’Ambasciata d’Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare

alla madre del ricorrente. Quest’ultimo, cittadino somalo e titolare di permesso di soggiorno

per protezione internazionale sussidiaria, ha impugnato il provvedimento con il quale

l’Ambasciata d’Italia a Kampala aveva rigettato la domanda di visto per motivi familiari

presentata dalla madre, nata in Somalia ma residente in Uganda. Tra i vari motivi del ricorso,

abbiamo dedotto: l’illegittimità del provvedimento impugnato, la mancanza di valutazione delle

condizioni personali e la violazione degli artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286/1998.

Nello specifico, abbiamo osservato che nel caso di specie trova applicazione l’art. 29 bis del

D.lgs. n. 286/98 (art. 22 comma 4 D.lgs. n. 251/2007), essendo il ricorrente titolare di

protezione internazionale, che è stata fornita la prova del rapporto di maternità confermato

dall’esito positivo dell’esame del DNA, richiesto dalla stessa ambasciata, che è stata fornita la

prova documentale per ciò che attiene “la vivenza a carico” da valutarsi alla luce del contesto

di vita del paese di provenienza.

Il Tribunale, accogliendo in toto le nostre prospettazioni, ha affermato chiaramente che la

documentazione fornita dal ricorrente, “considerato il contesto e la condizione di vita della

ricevente, ben costituisce sostegno utile e sufficiente alla cd. presa in carico del genitore”.

Per quel che concerne il secondo requisito contestato dall’ambasciata, ovvero la prova

dell’inesistenza di altri figli nel paese di provenienza e/o l’inesistenza di altri figli che possano

fornire un supporto economico, abbiamo eccepito che: la direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva

qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con chi sia titolare di

protezione internazionale, che la madre del ricorrente si trovava in Uganda ossia in uno Stato

terzo nel quale si è rifugiata a causa della situazione di profonda insicurezza che caratterizza

da anni il suo Paese di origine (Somalia) ove è rimasta una figlia, economicamente non

autosufficiente; abbiamo contestato quindi la possibilità che questa ultima potesse mantenere

la madre, tenuto conto per altro, della peculiare condizione in cui versa la donna in Somalia.

Abbiamo eccepito altresì la mancanza di accertamenti compiuti dalla P.A. alla luce dei suoi

poteri e dell’onere probatorio.

In totale accoglimento delle nostre eccezioni, il Tribunale di Roma, dichiara “Ebbene,

considerata la condizione del paese di cui si discute e la fuga dallo stesso della madre del

ricorrente, emerge con evidenza la totale irragionevolezza della pretesa per la quale l’unica

figlia rimasta in Somalia dovrebbe farsi carico del sostentamento della madre, anche

considerata, oltre alla condizione generale del Paese, altresì la precipua condizione della

donna in Somalia…”. Sempre in accoglimento delle nostre difese, il Giudice adito, ha dichiarato

che è ulteriormente utile prendere in considerazione l’onere probatorio della PA resistente,

costituitasi in giudizio “che almeno astrattamente disponendo di strumenti per contestare

nel merito…” “nulla ha puntualmente rilevato né prodotto, né dedotto eventuali tentativi in tal

senso…”.

Infine, abbiamo richiamato la condizione di favore espressa dalla normativa e dalla

giurisprudenza europea per la tutela dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status

di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, in assenza di elementi di pericolosità

dell’avente diritto.

Il Tribunale, in accoglimento delle nostre argomentazioni difensive e della domanda spiegata,

ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Kampala il rilascio del visto di ingresso per

ricongiungimento familiare alla madre del ricorrente.

https://www.studiolegaleperricone.com/wp-content/uploads/2025/09/SENTENZA-TRIBUNALE-DI-ROMA.pdf