Vittime di tratta di esseri umani: il Tribunale di Catania accoglie la tesi difensiva dello Studio Legale Avv. Delia Perricone e riconosce la persecuzione derivante dalla tratta di essere umani a fini di sfruttamento sessuale

Borsa di Studio in memoria dell’Avvocato Diego Giuseppe Perricone

16 Marzo 2026

Borsa di Studio in memoria dell’Avvocato Diego Giuseppe Perricone

16 Marzo 2026

Con decreto emesso all’esito della camera di consiglio, il Tribunale di Catania in composizione collegiale, ha accolto integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Delia Perricone nell’interesse di una cittadina nigeriana originaria dell’Edo State, riconoscendo la donna vittima di atti persecutori nella forma di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale.

Il Collegio ha condiviso l’impostazione giuridica sviluppata dalla difesa e ha confermato che la condizione della ricorrente, vittima di tratta, integra una forma di persecuzione rilevante ai fini dell’art.1A(2) della Convenzione di Ginevra, riconducibile alla più ampia nozione di “specifico gruppo sociale”.

Uno degli aspetti maggiormente significativi del caso consiste nell’analisi delle fonti del diritto internazionale che disciplinano il fenomeno della tratta di esseri umani. Con il ricorso è stato ricostruito l’intero quadro normativo e, in particolare, quello richiamato nel decreto: la Convenzione di Ginevra del 1951, il Protocollo di Palermo del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005.

La difesa si è altresì concentrata nel richiamare espressamente le Linee Guida dell’UNHCR sull’identificazione delle vittime di tratta e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione in materia di valutazione della credibilità, evidenziando infine “che la ricorrente ha accettato di essere messa in contatto con l’ente anti tratta ed ha accettato il referral”.

Si tratta di una pronuncia di particolare importanza in quanto ribadisce, come dedotto in ricorso, che la credibilità delle vittime di tratta deve essere valutata secondo criteri specialistici, improntati a un approccio trauma informed e ormai consolidati nel diritto internazionale. “Dalle dichiarazioni rese, è evidente che la ricorrente ha subito atti di una brutalità e atrocità inumana capaci di segnare profondamente l’intera vita e la psiche della donna che ha visto violati i suoi diritti fondamentali di essere umano e in quanto donna” (Cfr. Decreto Trib. Catania).

A sostegno della domanda avanzata dalla ricorrente, si richiamano la Guidance Note del GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) e le Linee Guida dell’UNHCR, secondo cui le donne sopravvissute alla tratta possono essere percepite dalla società di origine come appartenenti ad un gruppo distinto, esposto a discriminazione, emarginazione e nuova vittimizzazione. Da tale qualificazione consegue il riconoscimento della persecuzione quale fondamento dello status di rifugiata, così come richiesto dalla difesa. Fondamentale l’approfondimento della normativa internazionale con espresso richiamo alle fonti dell’UNHCR, dell’EUAA, del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, di Human Rights Watch e del GRETA.
L’accoglimento del ricorso conferma l’importanza di una difesa tecnica capace di valorizzare il quadro normativo internazionale e gli indicatori specifici della tratta di esseri umani, consentendo di ricondurre fatti personali di estrema vulnerabilità nell’alveo delle forme di persecuzione contemplate dalla Convenzione di Ginevra.

La decisione del Tribunale di Catania rappresenta una significativa applicazione del sistema multilivello di tutela predisposto dal diritto internazionale, europeo e nazionale in favore delle vittime di tratta.

Come osserva il Tribunale “La definizione di tratta risale al 1926 e si rinviene nell’ art. 1, n. 2, della Convenzione di Ginevra 25.9.1926 (resa esecutiva con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723), in base al quale:La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi”. La norma antica ricomprende, dunque, nella tratta diverse azioni volte alla riduzione in schiavitù o allo sfruttamento della schiavitù”…”La tratta di persone il cui principale obiettivo è quello di trarre profitto dallo sfruttamento di esseri umani è una pratica proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalla legislazione di un sempre maggior numero di Stati. (Cfr Protocollo del 2000 c.d. Protocollo sulla tratta entrato in vigore il 25.12.2003) a integrazione della Conv. Onu contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 – entrata in vigore il 29.9.2003).

Come indicato in ricorso, l’art. 3 del Protocollo sulla tratta recita infatti che “Ai fini del presente Protocollo: a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi; b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato…”.

La pronuncia dimostra come la corretta qualificazione giuridica della tratta richieda un approccio specialistico, fondato sull’analisi degli indicatori elaborati dagli organismi internazionali e sulla conoscenza delle dinamiche che caratterizzano lo sfruttamento delle donne provenienti dalla Nigeria. Alle vittime di tratta deve essere riconosciuta una tutela piena, effettiva e conforme agli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, e il diritto d’asilo non può prescindere dalla comprensione delle specifiche vulnerabilità che caratterizzano le persone sopravvissute allo sfruttamento sessuale e alla criminalità organizzata transnazionale.

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